Guida pratica | UNI/PdR 193:2026
-
Redazione IDCERT
Chi cerca una certificazione delle competenze digitali si trova davanti decine di offerte che si somigliano. Stesso nome, stesso framework europeo citato, prezzi che vanno da poche decine di euro a diverse centinaia, promesse simili. Distinguere una valutazione seria da un attestato di cortesia è stato finora quasi impossibile, perché mancava il metro.
Da oggi il metro c’è. La Prassi di Riferimento UNI/PdR 193:2026, pubblicata da UNI, stabilisce come devono essere costruiti gli esami di certificazione secondo i due quadri europei delle competenze digitali: il Digital Competence Framework for Citizens, quello dei cittadini, che tutti chiamano DigComp, e il Digital Competence Framework for Educators — DigCompEdu — dedicato a chi insegna. Il documento si rivolge agli organismi che certificano, ma nella pratica serve soprattutto a chi paga: dà quattro criteri verificabili prima di firmare.
Una premessa che vale per tutti. Le certificazioni già conseguite restano valide: nulla decade e nulla va rifatto. Da oggi, però, chi quei titoli deve leggerli — una scuola, un ufficio del personale, un’amministrazione — ha un riferimento scritto con cui confrontarli. Al prossimo rinnovo, sostenere un esame costruito secondo questi requisiti è la scelta che regge meglio a un controllo.
Quello che segue riguarda quindi sia chi deve ancora scegliere, sia chi tra qualche mese dovrà rinnovare.
Tabella dei contenuti
Toggle1. Chi mi identifica, e come?
Chiedete in che modo l’organismo verifica che a sostenere l’esame siate davvero voi. La risposta deve contenere una di queste parole: SPID, CIE, eIDAS, oppure una procedura di verifica dell’identità documentata e tracciabile, svolta interamente online e separata dalla sessione d’esame.
Se vi viene chiesto di inviare la fotografia di un documento per posta elettronica, o se il riconoscimento avviene fuori dalla piattaforma d’esame, la Prassi lo elenca tra i comportamenti che non andrebbero tenuti. Il motivo è semplice: senza identificazione certa, un certificato non dice nulla su chi lo esibisce.
2. Il corso e l’esame li vendete voi?
È la domanda che cambia tutto. Un organismo che vende il percorso formativo e poi valuta il risultato ha un interesse economico nel farvi passare.
La Prassi stabilisce che non si dovrebbero imporre percorsi formativi obbligatori come condizione per accedere all’esame, né vincolare il candidato all’acquisto di corsi, materiali didattici o tutoraggi. Se la formazione è inclusa nel pacchetto e non potete sostenere l’esame senza averla comprata, quella non è una valutazione indipendente. Potete comunque formarvi dove preferite: il punto è che chi vi forma non dovrebbe essere chi vi giudica.
3. L’esame è intero e sorvegliato?
Un esame conforme si sostiene per intero, in una sessione continua, senza poter essere spezzato in più giornate. Non è possibile acquistare la certificazione “a pezzi”, un livello per volta o un’area di competenza alla volta.
Chiedete anche quanti quesiti contiene e quanto dura. Per il DigComp la Prassi prevede almeno ottantaquattro domande distribuite su quattro step a difficoltà crescente, con una durata di almeno centoventi minuti. Per il DigCompEdu almeno centotrentadue domande su tre step e centonovanta minuti. Un esame da venti domande in venti minuti, comunque venga presentato, non risponde a questi criteri.
Infine la sorveglianza, che è obbligatoria: un sorvegliante ogni cinquanta candidati negli esami sostenuti da remoto, uno ogni trenta in presenza.
4. Il certificato lo può verificare chi lo riceve?
Un certificato serve a convincere una terza persona: un dirigente scolastico, un ufficio del personale, un’amministrazione. Deve quindi poter essere controllato da chi lo riceve, senza passare dall’organismo che lo ha emesso.
La Prassi lo rende obbligatorio: il certificato deve incorporare una verifica crittografica — una firma o un sigillo elettronico — che ne consenta il controllo di autenticità e integrità in modo autonomo. Il QR code è un riscontro aggiuntivo, non l’unica prova. Su richiesta il certificato può essere rilasciato anche come credenziale digitale verificabile, esportabile in Europass e nei wallet europei.
C’è poi un controllo che potete fare da soli, e conviene farlo: ACCREDIA pubblica la banca dati delle persone certificate sugli schemi DigComp 2.2 e DigCompEdu, alimentata dagli organismi accreditati. Una volta ottenuto il titolo, cercate il vostro nome. Se non compare, chiedete conto all’organismo che ve lo ha rilasciato — è la verifica che farà anche chi riceverà il vostro certificato.
Chiedete anche la durata: la Prassi fissa la validità a due anni, al termine dei quali l’esame si ripete per intero.
Una quinta domanda, se l’esame è da remoto
Che dati raccogliete durante la prova?
È la domanda che quasi nessuno fa, ed è quella su cui la Prassi è più netta. Durante un esame sorvegliato a distanza non possono essere trattati dati biometrici: il riconoscimento avviene per confronto visivo da parte di una persona, non attraverso il riconoscimento facciale automatico. Non sono ammessi sistemi che registrino i vostri movimenti oculari, le battute sulla tastiera, i click del mouse o le attività sul browser per costruire punteggi automatici di sospetto. Gli strumenti che bloccano copia e incolla devono limitarsi a impedire la funzione, senza tenere traccia di quello che scrivete. E non vi può essere chiesto di installare software di controllo di terze parti sul vostro computer.
Se l’organismo usa sistemi di intelligenza artificiale per assistere il sorvegliante, deve dirvelo prima, deve avere svolto una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, e dovete poter chiedere di sostenere l’esame senza quel monitoraggio, in modalità alternativa e senza alcuna conseguenza sul risultato. Nessuna decisione sulla vostra prova può essere presa da un sistema automatico: la sospensione o l’annullamento devono passare da una persona, che se ne assume la responsabilità.
Sono gli stessi principi che il Garante per la protezione dei dati personali applica agli esami a distanza. La Prassi li traduce in requisiti operativi.
Due cose che non devono preoccuparvi
Non servono titoli di studio né requisiti professionali. L’esame è aperto a chiunque dai quattordici anni in su.
Le fragilità sono previste. Chi si trova in condizioni di disabilità, DSA, maternità o gravi motivi di salute ha diritto a misure compensative esplicite: tempo esteso, strumenti di supporto, la presenza di un facilitatore. Vanno richieste al momento della domanda, attraverso la piattaforma.
Dove leggere il documento
La UNI/PdR 193:2026 è consultabile sul portale UNI. È un documento tecnico di una quarantina di pagine, ma i punti che riguardano chi si certifica — accesso all’esame, modalità di svolgimento, contenuto del certificato, requisiti per persone con bisogni speciali — sono leggibili anche senza competenze normative.
Per approfondimenti:
- Leggi anche: «Chi forma non valuta»: le nuove regole delle certificazioni digitali
- Scarica il testo completo della UNI/PdR 193:2026
- Sei interessato alla nuova certitificazione? Entra in lista d’attesa
- Sei un istituto scolastico? Richiedi un incontro
- Sei un centro di formazione? Entra nella nostra rete






1 Comment
[…] Leggi anche: Guida pratica | UNI/PdR 193:2026 […]